[A] Sui criteri di comparazione a cui deve riferirsi il giudice nella pronuncia di risoluzione per inadempimento di contratto d’Appalto in caso di inadempienze reciproche. [B] Sull’idoneità, in caso di inadempimento di contratto d’Appalto, della stipulazione tra le parti di un nuovo contratto aggiuntivo al precedente a costituire rinuncia tacita all’esercizio del diritto di domandare la risoluzione. [C] Sulla rilevanza dei ritardi dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto d’Appalto pubblico. [D] Sulle conseguenze della rescissione del contratto d’Appalto di opere pubbliche per inadempimento dell’Appaltatore e sul danno risarcibile a favore della P.A.. [E] Sulla distinzione tra l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c. e la richiesta di cui all’art. 213 c.p.c. sul rapporto dei due istituti con le preclusioni processuali e gli oneri probatori posti a carico delle parti. [F] Sulla distinzione tra la garanzia fideiussoria ed il contratto autonomo di garanzia in tema di Appalto pubblico. [G] Sugli elementi idonei a fondare l’exceptio doli in materia di contratto autonomo di garanzia.
SENTENZA N. ****
1. Secondo un principio consolidato, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di e...